Art. 8.

      1. Ai soggetti affetti da epatite cronica virale si applicano i benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; a tale fine, le seguenti situazioni assumono connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992:

          a) la sottoposizione a terapia con interferone o con altri antivirali, solo per la durata della terapia stessa;

          b) la diagnosi e la certificazione di una cirrosi epatica classificata negli stadi CHILD A, CHILD B o CHILD C;

          c) la sottoposizione a trapianto di fegato.